Gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, rappresenta un istituto di civiltà giuridica, che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.

Quindi, il cittadino, che non abbia i mezzi per pagare un difensore, può ugualmente agire per impugnare una cartella di pagamento, per opporsi ad una sanzione amministrativa, per presentare una querela e via discorrendo, in quanto il compenso dell’avvocato resta a carico dello Stato.

Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:

  • i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
  • i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
  • gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018).

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:

  • che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento et cetera;
  • che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
  • che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).

Il richiedente deve allegare un’autocertificazione sull’entità del proprio reddito. Il richiedente straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, deve allegare una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.

Lo Studio Legale Bonura è iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato, prenota una consulenza inviando una mail a avvocato@fabriziabonura.it o telefonando al numero +39 091 517126.